Le agevolazioni per sostenere la tua attività durante e dopo l’emergenza
I Decreti Cura Italia (Decreto 18/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo insieme ad altri, prevedono una serie di misure volte a sostenere il nostro Paese che, in questi giorni, si trova a fronteggiare l’ormai tristemente nota emergenza da COVID-19 (Coronavirus). A questo primo Decreto hanno fatto seguito, nei mesi successivi, il Decreto Liquidità (Decreto 23/2020), il Decreto Rilancio (Decreto 34/2020) e il Decreto Rilancio 2 (ex Decreto Agosto, DL 104/2020).
Tra i vari provvedimenti del Governo, numerosi sono anche quelli relativi al mondo delle imprese e dei professionisti, soggetti che si trovano, loro malgrado, ad affrontare una crisi sanitaria, economica e organizzativa piuttosto seria.
A queste iniziative, poi, se ne aggiungono altre, anche a livello regionale, già previste o appositamente varate e che possono certamente rivelarsi un valido supporto economico in questo momento particolarmente critico e delicato.
Vediamo subito insieme quali sono queste iniziative…
Decreto Rilancio 2: Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
L’articolo 6 del nuovo Decreto prevede l’esonero totale per 6 mesi dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione di quelli INAIL) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020. L’importo di esonero massimo è di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i datori di lavoro, con l’esclusione del settore agricolo (per il quale è prevista un’agevolazione specifica), ma sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Il sostegno è concesso anche nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, tranne nel caso in cui il lavoratore, nei sei mesi
Decreto Rilancio: Contributi a fondo perduto per autonomi e imprese
Fra le misure previste dal Decreto Rilancio per sostenere le imprese in difficoltà, all’articolo 25 è prevista la concessione di un contributo a fondo perduto per autonomi e imprese. Chiaramente, anche in questo caso, per poter richiedere il contributo è necessario rispettare una serie di requisiti.
Per cominciare, il contributo viene riconosciuto ai soggetti che esercitano attività d’impresa o attività di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario la cui media dei ricavi tipici sia inferiore a 5 milioni di euro.
E’ inoltre necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
E’ utile ricordare che per le nuove attività si applicano criteri differenti.
Per chi ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 infatti, non è valido quanto previsto in merito al fatturato. Tale criterio non si applica nemmeno ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno la sede operativa (o il domicilio fiscale) nel territorio di comuni colpiti dalla calamità fin dal suo primo insorgere e i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).
Restano esclusi dall’agevolazione invece
- gli Intermediari finanziari e le società di partecipazione;
- i contribuenti che hanno diritto alla percezione dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (artt. 27 e 38), cioè liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, oppure lavoratori dello spettacolo).
- lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).
Di certo ti starai chiedendo a quanto ammonta questo contributo… Ecco, per calcolarlo bisogna considerare la differenza fra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2019 e quelli di aprile 2020. Il contributo verrà erogato in percentuale su questa cifra, ma la percentuale varia in funzione dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (nel caso in cui il periodo d’imposta coincida con l’anno solare si considerano quindi i ricavi del 2019):
- 20% se i ricavi o compensi sono stati fino ad euro 400.000;
- 15% se i ricavi o compensi sono stati compresi fra 400.000 euro e 1 milione di euro;
- 10% se i ricavi o compensi sono stati compresi fra 1 milione e 5 milioni di euro.
In ogni caso è previsto un contributo minimo fino a 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche qualora il contributo a cui si ha diritto risulti inferiore o non calcolabile (come ad esempio per le attività avviate dopo il 30 aprile 2020).
Il contributo può essere richiesto dal 15 giugno al 13 agosto 2020 (25 giugno – 24 agosto in caso di richiesta da parte di eredi) presentando istanza online, ma si attende comunque un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che definisca le varie disposizioni operative e le date di presentazione della domanda.
Credito d’imposta per spese di Sanificazione, Dispositivi di Protezione Individuale e adeguamento dei locali aperti al pubblico
Aggiornamento: Per l’adeguamento dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, l’articolo 128 bis del Decreto Rilancio ha previsto anche un credito d’imposta al 60% della somma spesa, con un tetto massimo di 80.000 euro che comprende anche gli interventi edilizi per il rifacimento di locali quali spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza e di apparecchi per il controllo della temperatura e anche gli investimenti in attività innovative, incluso lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie per lo svolgimento del lavoro. Non è ancora chiaro se, come potrebbe sembrare, la spese relative alla realizzazione di piani di smart working possano beneficiare del Credito d’imposta, ma probabilmente per chiarire questo aspetto bisognerà attendere un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico. Questo credito però non sarà utilizzabile già dalle scadenze fiscali del 2020 (che, lo ricordiamo, sono state rimandate a settembre), ma solo dal 2021. La buona notizia invece è che è comunque possibile la cessione del credito agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.
L’agevolazione “Credito d’imposta per le spese di sanificazione” è prevista all’art. 64 del Decreto Cura Italia e le risorse attualmente stanziate per questa misura sono pari a 50 milioni di euro, ma non si può escludere che tale dotazione possa essere incrementata nel caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi nel tempo (ma ci auguriamo di no!). Con il successivo Decreto Liquidità (art.30, c. 1) inoltre, il credito d’imposta è stato esteso anche alle spese sostenute nel 2020 per l’acquiso di dispositivi di protezione di vario tipo. Procediamo con ordine.
Perché in questo momento la sanificazione è una pratica così importante?
Tale pratica, sempre e comunque utile negli ambienti di lavoro, ma diventa indispensabile in questi giorni di propagazione del contagio, tanto più per tutti coloro che non hanno interrotto l’attività lavorativa e che si trovano a condividere spazi, attrezzature, postazioni di lavoro e che magari lavorano anche a contatto con il pubblico. Le misure di sicurezza imposte successivamente in relazione alla Fase 2 e alla ripresa delle attività inoltre, rendono comunque necessario effettuare spese di questo tipo al fine di tutelare lavoratori e clienti.
Chi può richiederlo?
Possono beneficiare del credito tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, e quindi gli imprenditori, i titolari di partita IVA, le società e i professionisti. L’articolo 130 ter del Decreto Rilancio ha poi inserito fra i possibili beneficiari anche gli enti del Terzo Settore egli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Che tipo di agevolazione è prevista?
L’agevolazione “Credito d’imposta per le spese di sanificazione” contenuta nel Cura Italia concede la possibilità per i richiedenti di beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20.000 euro. Il Decreto Rilancio ha fissato invece la misura del Credito d’Imposta al 60% dell’importo speso, portando il tetto massimo di spesa a 60.000 euro. Il credito può essere utilizzato in compensazione già della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso.
Oltre che per le spese di sanificazione il Decreto Rilancio ha incluso anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, termoscanner, termometri. Sono ammissibili anche l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi o tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Da quando è possibile richiederlo?
Perché questa agevolazione sia fruibile bisogna attendere un decreto specifico da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrebbe essere emanato a breve (era previsto entro il 16 aprile).
Si presume che nel decreto verranno fornite anche maggiori informazioni in merito a dettagli operativi relativi alla scelta delle imprese autorizzate a effettuare gli interventi di sanificazione o ai prodotti da utilizzare.
Se credi quindi che la tua attività abbia bisogno di interventi di sanificazione, non perderti gli aggiornamenti dell’articolo.
Contributi per adeguamento dei luoghi di lavoro
Questa nuova misura prevista all’articolo 102 del Decreto Rilancio prevede un parziale rimborso delle spese sostenute per adeguare i luoghi di lavoro alle nuove normative relative al contenimento del Coronavirus. Lo stanziamento di risorse per questo intervento è di 403 milioni di euro.
Potranno accedere al contributo le imprese (anche quelle individuali) iscritte al Registro delle Imprese, le imprese artigiane e le imprese sociali iscritte al Registro delle Imprese. Rimangono quindi esclusi professionisti, commercianti e gli autonomi non iscritti al Registro delle Imprese.
Non sono ancora molte le notizie relative all’attuazione di questa agevolazione, ma si sa che le spese ammissibili riguarderanno l’acquisto e l’installazione di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento di lavoratori e utenti esterni e l’acquisto dei vari dispositivi di protezione individuale.
Gli importi massimi concedibili saranno stabiliti in base al numero dei dipendenti per un massimo di
- 15.000 euro per imprese da 1 a 9 dipendenti;
- 50.000 euro per imprese da 10 a 50 dipendenti
- 100.000 euro per imprese oltre i 50 dipendenti.
All’art. 65 il Decreto Cura Italia prevede una agevolazione che ha come finalità quella di sostenere, almeno in parte, le botteghe e i negozi che durante il mese di marzo hanno sostenuto le spese di locazione dell’immobile.
E’ evidente come in un momento in cui le attività non possono fatturare, anche il pagamento del semplice canone di locazione diventa una spesa gravosa.
Stiamo parlando dunque di tutte le attività che hanno dovuto chiudere le serrande per effetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, ma che sono comunque obbligate a pagare il canone di affitto ai proprietari degli immobili.
Vediamo insieme tutte le caratteristiche specifiche di questa agevolazione…
Chi può richiederlo?
A poter beneficiare dell’agevolazione sono quindi solo le attività che sono state chiuse per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020.
Ne sono quindi esclusi quei negozi che, poiché ritenuti attività essenziali, hanno potuto proseguire a esercitare, così come indicati agli allegati 1 e 2 del decreto stesso, ovvero:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Se non appartieni a nessuno di questi settori ed hai dovuto pagare il canone di affitto per il mese di marzo, questa agevolazione può esserti davvero utile!
Che tipo di agevolazione è prevista?
L’agevolazione prevede un credito d’imposta del 60% riconosciuto a chi esercita attività d’impresa (sono quindi esclusi i professionisti) e che si applica ai canoni di locazione per immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) relativamente al mese di marzo 2020.
Da quando è possibile richiederlo?
Il credito d’imposta per botteghe e negozi può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24, a partire dal 25 marzo, utilizzando il codice tributo 6914 (già determinato dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13 del 20 marzo 2020).
Credito d’imposta per canoni di locazione
L’articolo 28 del Decreto Rilancio introduce un nuovo credito d’imposta del 60% o 30% relativo ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive con attività stagionale).
. Il credito è accessibile agli esercenti attività d’impresa, arte e o professione, enti non commerciali del terzo settore ed enti religiosi, ma per poterlo richiedere è necessario rientrare in alcuni parametri, che non sono uguali per tutti. Vediamoli:
- I ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro. Questo limite non riguarda però le strutture alberghiere e gli agriturismi, né gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore, e gli enti religiosi riconosciuti civilmente, che possono accedere al credito indipendentemente dal fatturato.
- E’ necessario che il canone di locazione/leasing/concessione sia stato versato.
- Per chi svolge attività economica è necessario aver subito un calo del fatturato (o dei corrispettivi) pari ad almeno il 50% nel mese di riferimento.
Il credito sarà pari al 60% della spesa nel caso di canoni di locali destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, professionale, agricola, di interesse turistico.
E’ invece prevista la riduzione al 30% del canone versato nel caso di affitto di azienda o di contratti di servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica.
Il credito è riconosciuto a partire dal periodo d’imposta in cui si sostiene la spesa e può essere utilizzato anche in compensazione. In ogni caso, l’articolo 122 del Decreto Rilancio prevede che il credito possa essere oggetto di cessione, anche parziale.
Piani Aziendali di Smart Working: le agevolazioni per realizzarli
COVID-19 ha prodotto effetti molto importanti in ambito lavorativo, che si traducono nell’impossibilità in molti casi di recarsi a lavoro e nella difficoltà dei datori di lavoro a fronteggiare una situazione di emergenza totale.
Come risolvere allora questa problematica?
Fortunatamente ci viene in aiuto una nuova modalità di lavoro, attualmente ancora poco utilizzata, che è lo smart working ( “lavoro agile”). In estrema sintesi, si tratta d dare la possibilità ai lavoratori di restare a casa e prestare comunque l’attività lavorativa, ma da remoto.
Per incentivare lo smart working, le Regioni stanno prevedendo delle misure agevolative ad hoc che ne favoriscano l’adozione.
Vediamo alcuno esempi…
Regione Lazio – Piani Aziendali di Smart Working. Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio
Si tratta di una misura che la Regione Lazio ha attivato proprio nell’ambito dell’attuale fase di emergenza epidemiologica, al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale.
N.B.: Aggiornamento: Le risorse finanziarie per questa agevolazione sono già esaurite e pertanto non è più possibile presentare la domanda.
Il bando, rivolto a tutti i titolari di partita iva e alle imprese del Lazio, sostiene l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro con piani aziendali che facilitino e promuovano l’uso di mezzi informatici per lo smart working.
Il contributo è concesso per:
- A) formazione/consulenza per realizzare piani di smart working (obbligatorio)
- B) acquisizione di strumenti tecnologici (hardware e software) finalizzati allo smart working (facoltativo).
Regione Lombardia – Avviso pubblico per l’adozione di piani aziendali di Smart Working
L’intervento della Regione Lombardia era già previsto prima dell’emergenza, ma a causa della diffusione del Coronavirus è stato previsto che possano accedere all’agevolazione anche le aziende che hanno introdotto il lavoro agile per i propri dipendenti, in modalità provvisoria, durante il periodo dello stato di emergenza.
N.B.: Aggiornamento: Le risorse finanziarie per questa agevolazione sono già esaurite e pertanto non è più possibile presentare la domanda.
Possono accedere al contributo i titolari di patita iva e le imprese della regione Lombardia per l’acquisto di:
- A – Servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working
- B – Acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart working
Altre agevolazioni sono già previste e altri provvedimenti sono attesi nelle prossime settimane quindi continua a seguirci per rimanere aggiornato.