Avviso: il fondo perduto Decreto Sostegni è scaduto il 28 maggio 2021. Se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di finanza agevolata clicca qui!
Decreto Sostegni: ecco come presentare la domanda per accedere agli oltre 11 miliardi di euro a fondo perduto
Il nuovo contributo a fondo perduto è previsto dal Decreto “Sostegni” (Dl n. 41 del 22 marzo 2021), la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Rientra nelle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Come si evince dal nome, questo contributo è un sostegno che lo Stato eroga in favore delle realtà che maggiormente hanno risentito della crisi nata a seguito dell’emergenza sanitaria. Si tratta, dunque, di un’opportunità interessante per recuperare liquidità, sopratutto in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo.
Vediamo subito insieme di cosa si tratta.
Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione dell’agevolazione.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1º gennaio 2019, la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Per chi?
I sostegni previsti dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri non dipendono più dai Codici Ateco; possono, infatti, richiedere il contributo a fondo perduto i soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Rimangono esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24 marzo 2021.
Quali requisiti è necessario possedere per richiedere il contributo?
Tutti i requisiti necessari sono indicati all’art. 1 del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021.
Scopriamoli subito!
1º Requisito
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro (se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate).
Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”).
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella riportata nella guida rilasciata dell’Agenzia delle Entrate.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019).
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
2º Requisito
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
- importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.
A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.
Partite Iva attivate dal 1º gennaio 2019
Con il provvedimento emesso il 29 marzo, sono state aggiornate le regole per le richieste effettuate da partite Iva attive dal 1º gennaio 2019.
Cosa cambia praticamente?
Gli aggiornamenti riguardano essenzialmente tre aspetti:
- il calo del fatturato: chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 in poi non deve più dimostrare di aver avuto una perdita di almeno il 30%, in quanto il contributo a fondo perduto spetta a prescindere dalla circostanza che essi abbiano registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019;
- la percentuale di calo indennizzabile: è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva;
- restano fermi il limite massimo di ricavi o compensi per l’ammissione al beneficio e gli importi minimi e massimi del contributo.
Quanto si risparmia e su cosa?
Vediamo più nel dettaglio come si applica il nuovo credito d’imposta e quanto è possibile recuperare.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 (il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti).
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo e deve riguardare l’intero importo del contributo spettante.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Scopriamo, ora, secondo quali criteri è calcolato l’ammontare del contibuto.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore
- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
In presenza dei requisiti di cui abbiamo parlato precedentemente, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Esclusioni
Il contributo a fondo perduto NON spetta nei seguenti casi:
- Soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
- Soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”)
- Enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
- Intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Come presentare la domanda?
Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare una una specifica istanza (il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021).
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:
- un software di compilazione di mercato: il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante il canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
- un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”. Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
Tutte le procedure relative alla presentazione dell’istanza sono riportate all’interno dell’apposita Guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate.
Hai tutte le carte in regola per ottenere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni?
Concentrati sul tuo business, a trovare il bando giusto per te ci pensiamo noi!
Se ti è piaciuto questo articolo, o pensi che possa essere utile per qualche tuo amico, lascia un commento e condividilo sui social!