Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per chi assume a tempo indeterminato
Con il decreto Sostegni bis è stato istituito il contratto di rioccupazione.
Quest’ultimo è di natura subordinata ed a tempo indeterminato e mira ad incentivare l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia. Destinatari – chi, cioè, potrà essere assunto tramite questa tipologia contrattuale – sono i soggetti disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro secondo la previsione dell’art. 19 del D.L.vo n. 150/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta, ai fini della prova.
Cosa è necessario per essere assunti con il contratto di rioccupazione?
La condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è l’elaborazione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Questo progetto individuale di inserimento deve avere una durata di sei mesi. Al termine del periodo d’inserimento, le parti potranno, qualora lo vogliano, recedere dal contratto. Qualora, invece, nessuna delle due parti receda il rapporto di lavoro, questo prosegue come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, scatta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Per chi?
La norma afferma chiaramente che chi potrà usufruire degli esoneri contributivi saranno i datori di lavoro privati (quindi, imprenditori e non imprenditori). Non tutti i datori di lavoro privati potranno partecipare all’agevolazione: gli esclusi da tale sgravio contributivo sono i datori di lavoro del settore agricolo e del lavoro domestico.
C’è un’ulteriore precisazione da fare: non potranno comunque usufruire di questo strumento i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all’assunzione hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.
Quanto si risparmia e su cosa?
Ai datori di lavoro privati “ammissibili” che assumono lavoratori è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo sgravio contributivo previsto è cumulabile con altri esoneri?
Lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
Entro quale data è possibile stipulare contratti di rioccupazione?
Il periodo va dalla data di entrata in vigore del decreto legge (26 maggio 2021) fino al 31 ottobre 2021, salvo ulteriori disposizioni da parte dell’INPS.
Non manca molto tempo: cogli subito l’occasione e agevola le tue assunzioni!
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