Il contributo a fondo perduto è un intervento finanziario caratterizzato dall’erogazione di un capitale del quale non si richiederà la restituzione. Ove accomunato, anche solo per i contesti di riferimento, ad interventi di finanziamento o di prestito (in genere ad interesse), si differenzia da questi poiché non solo il beneficiario non è tenuto alla corresponsione di interessi, ma può addirittura ritenere integralmente lo stesso capitale (fondo) erogatogli, che dunque l’erogante metterà a bilancio come “perduto”.

Secondo un’altra definizione, infatti, questi interventi sono prestiti per i quali il finanziatore consente, a determinate condizioni, a rinunziare al rimborso del prestito.

In genere, questa tipologia di interventi è utilizzata da enti pubblici o da istituti di credito (tipicamente per conto di enti pubblici, quindi per loro delega) in favore di determinate categorie di cittadini o aziende. L’erogante è perciò più spesso un “erogante pubblico“, che agisce in funzione ed in ragione di esecutore di disposizioni normative dettate da accoglimento di istanze sociali o indicazioni economiche generali.

Ma non manca la figura dell’ “erogante privato“, che trae le sue motivazioni da altre possibili cause (si pensi al caso delle fondazioni ed associazioni assistenziali che per il perseguimento dei propri scopi trovino nell’intervento a fondo perduto una forma di raggiungimento di questi).

La funzione dell’intervento a fondo perduto è infatti classicamente quella di conferire un aiuto economico concreto al beneficiario (più spesso ad una categoria di beneficiari) quando questo supporto finanziario risponda ad utilità maggiore od a dovere sociale o morale dell’erogante.

Di seguito un breve elenco di alcune tipologie di fondo perduto:

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